CODICE DEONTOLOGICO
Titolo I - Disposizioni
preliminari e principi generali
Art. 1 - Finalità Codice Deontologico
ANIUR
- Associazione Nazionale Italiana Business Centre - con il
presente Codice Deontologico persegue lo scopo di impegnare
i propri Soci al rispetto:
- di precisi e determinati canoni di correttezza
imprenditoriale
- del Decalogo del Qualità Business Centre (allegato al
presente codice).
Art. 2 - Rispetto dei principi
Nello svolgimento della propria attività i Soci (d'ora in
poi denominati anche "Centri") si attengono scrupolosamente
alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle
del presente Codice.
Art. 3 - Regole generali di condotta
I Soci osservano i principi di lealtà, probità e correttezza
nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i
quali entrano in relazione, siano essi clienti, fornitori,
concorrenti, terzi, dipendenti e/o collaboratori.
Art. 4 - Aggiornamento e divulgazione delle norme
deontologiche
Il Consiglio Direttivo ANIUR provvede all'aggiornamento del
presente Codice e ne cura la divulgazione a tutti i centri
associati.
Art. 5 - Clausola di adesione
L'adesione dei Centri a ANIUR comporta la piena accettazione
del presente Codice, che fa parte integrante dello Statuto.
Titolo II - Norme generali di comportamento
Art. 6 - Rispetto dei requisiti di correttezza,
lealtà, imparzialità e trasparenza
Nei rapporti contrattuali con il cliente i Centri operano
con la massima chiarezza, veridicità e trasparenza.
In particolare, sono sempre evidenziati con precisione al
cliente:
a) il
tipo di servizio che viene prestato
b) le
modalità e i tempi della prestazione del servizio
c) il
corrispettivo del servizio prestato, le modalità e i termini
di pagamento.
Art. 7 - Rispetto di regole e canoni di correttezza,
competenza, professionalità, cura e diligenza
I
Centri, nella prestazione dei servizi, sono impegnati a:
-
individuare con chiarezza le esigenze intrinseche ed
estrinseche del cliente per adattarvi le capacità di cui
essi dispongono, con requisiti tecnici ed impegni
commerciali precisi
-
assicurare la conformità del processo di esecuzione del
servizio secondo quanto offerto in fase preliminare,
garantendo al cliente il rispetto delle sue esigenze e
verificando periodicamente la sua soddisfazione
-
porre la massima cura nella conforme rappresentazione,
sintesi e sicurezza nel trasferimento delle informazioni,
soprattutto quelle provenienti dalla ricezione delle
telefonate e di tutti i messaggi per conto del cliente
-
sviluppare un'azione continua di miglioramento dei processi
interni
-
ottimizzare il processo di qualifica del personale interno,
curando la sua formazione e la cultura professionale
-
qualificare opportunamente i fornitori e le risorse esterne
Art. 8 - Rispetto delle regole di riservatezza e
corretto trattamento dei dati personali
I Centri operano nel rispetto scrupoloso delle leggi poste a
tutela della riservatezza delle persone e degli altri
soggetti, con particolare riferimento al trattamento dei
dati personali. Ai fini della prestazione del servizio i
Centri utilizzano i dati e le informazioni di cui vengono in
possesso in modo lecito e corretto.
Art. 9 - Salvaguardia dell'ambiente
I Centri considerano fondamentale l'impatto ambientale
derivato dall'erogazione dei servizi, privilegiando al loro
interno i comportamenti atti a prevenire gli effetti
negativi.
I Centri stimolano tutte le attività che possono essere
integrate al loro operato e all'operato di clienti,
fornitori o personale atte a conseguire input positivi nei
confronti dell'ambiente socioeconomico e territoriale con
l'obiettivo di creare una comunità che si riconosca nei
valori del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.
Nel caso in cui sia necessario e possibile, i Centri
intervengono in maniera attiva nel dotarsi di strumenti e
sistemi atti a minimizzare l'impatto ambientale, a partire
dalla semplice divisione dei materiali da evacuare fino alla
definizione di un sistema integrato di gestione ambientale.
I Centri mantengono rapporti con il mondo sociale ed
economico, investendo le risorse a sostegno di progetti,
iniziative, enti ed istituzioni volti a salvaguardare il
patrimonio ambientale.
Titolo III - Obblighi relativi
ai rapporti con i principali stakeholders nello svolgimento
dell'attività
Art. 10 - Equità delle clausole contrattuali
I Centri si impegnano ad adottare moduli contrattuali
contenenti clausole eque e chiaramente comprensibili.
I Centri ottemperano al divieto di abuso di dipendenza
economica, in particolare evitando di determinare un
significativo squilibrio di diritti ed obblighi in proprio
favore, anche qualora fosse nelle loro concrete possibilità.
In particolare, i Centri si impegnano ad adottare le
"Condizioni Generali per la prestazione dei Servizi dei
Centri Uffici Residence", nonché la modulistica contrattuale
"suggerita", eventualmente integrata secondo le proprie
specifiche peculiarità.
Art. 11 - Canoni di esecuzione dei contratti
Nell'esecuzione dei contratti, i Centri si attengono, sia
con i fornitori, sia con i clienti, al principio della buona
fede in senso oggettivo.
SEZIONE I - CLIENTI
Art. 12 - Obbligo di lealtà
I Centri improntano tutta la propria attività intorno alla
figura del cliente, come specificato nella Carta Qualità
ANIUR. Sono pertanto impegnati a recepire le esigenze dei
clienti e, ove necessario, dei clienti dei clienti e a
soddisfarle anche oltre la specifica richiesta.
Alla base della politica aziendale dei Centri vi è, quale
obiettivo primario, la soddisfazione delle esigenze del
cliente, in quanto la perdita di un cliente a causa di una
mancanza da parte del Centro è considerato un grave evento
negativo. I Centri mettono quindi in atto sistemi per
conoscere i propri clienti, capirne le esigenze e
verificarne la soddisfazione.
Art. 13 - Diffusione del Codice
I
Centri rendono edotti i clienti dell'esistenza, dei
contenuti e degli effetti del presente Codice.
ANIUR si impegna ad assicurare la diffusione del presente
Codice anche mediante la pubblicazione sul suo sito
internet, la predisposizione di strumenti conoscitivi,
esplicativi, di informazione e sensibilizzazione con
riferimento ai contenuti del Codice nonché lo svolgimento di
verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di
osservanza delle disposizioni contenute nel Codice.
SEZIONE II - FORNITORI
Art. 14 - Rapporti con i Fornitori
I Centri ritengono che i rapporti con i fornitori, pur
avendo un rilevante interesse economico, non si debbano
basare solo sul concetto quantità/qualità/prezzo, ma anche
su altri fattori quali: la costanza della qualità;
l'evoluzione del fornitore; la disponibilità a compiere
insieme progettazioni o sviluppi di servizi; l'attenzione
degli stessi alla qualità; la capacità di implementare
azioni correttive a fronte di non conformità dichiarate. I
rapporti con i fornitori sono inoltre fondati su
comportamenti di collaborazione, trasparenza e reciproca
lealtà.
SEZIONE III -
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 15 - Sicurezza sul lavoro
I Centri sono impegnati ad osservare tutte le leggi in
materia di lavoro, con particolare riguardo alla
legislazione in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, rispetto alla quale curano l'aggiornamento e la
formazione continua.
Art. 16 - Coinvolgimento nelle politiche aziendali
I Centri coinvolgono opportunamente tutto il personale nel
perseguimento degli obiettivi dell'azienda, anche attraverso
iniziative di formazione.
Il personale dei Centri sente di far parte di una squadra
ove i rapporti sono improntati sul rispetto e sulla stima
reciproca.
Tutto il personale è trattato eticamente e rispettato dalla
Direzione dei Centri, gestito secondo le leggi ed informato
con trasparenza sull'andamento e sulle politiche aziendali.
Art. 17 - Istruzioni ed ordini sul rispetto del
codice
I Centri vigilano affinché l'operato di tutto il personale
non sia in contrasto con i principi del presente Codice.
Pertanto i Centri richiedono il coinvolgimento, l'impegno e
l'efficace interazione di tutto il personale, nella
consapevolezza che, nel campo dei servizi, il comportamento
e le prestazioni dei singoli individui influiscono
direttamente sulla qualità del servizio percepita dal
cliente.
Il personale è formato al contatto con il cliente,
compatibilmente con il proprio ruolo, e partecipa insieme
alla Direzione del Centro nel cercare di avvicinare e
fidelizzare il cliente all'azienda.
Art. 18 - Selezione e formazione del personale
La valutazione del personale da assumere è effettuata in
base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto
a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto
delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla
verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e
psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle
opinioni del candidato. Il rapporto con il personale è
stabilito con regolari contratti di lavoro, secondo le
normative vigenti.
SEZIONE IV - CONCORRENTI
Art. 19 - Divieto di pratiche di concorrenza sleale
I Centri si astengono tassativamente dal compiere atti di
concorrenza sleale come definiti dall'art. 2598 c.c.
I Centri si astengono dal formulare giudizi sulla
professionalità delle imprese concorrenti, ancorché
richiesti dal cliente, anche potenziali.
Nella prestazione al cliente dei propri servizi, i Centri
possono effettuare raffronti e comparazioni con quelli delle
imprese concorrenti, purché tassativamente in relazione ad
elementi veridici, omogenei ed obiettivi.
Qualora accettino un incarico congiuntamente ad altre
imprese del settore, i Centri collaborano lealmente e
fattivamente con queste, al solo fine della massima
soddisfazione delle esigenze del cliente.
I Centri si astengono dal fornire ad altre imprese del
settore, anche in caso di collaborazioni, informazioni e
dati sui propri clienti.
La libera concorrenza fra i Centri deve svolgersi in forma
corretta e basarsi esclusivamente su elementi reali quali la
competenza professionale, l'esperienza, la natura e la
consistenza dei servizi offerti.
Titolo IV - Disposizioni finali
Art. 20 - Rilevanza disciplinare delle violazioni al
Codice
Le infrazioni al presente Codice da parte dei Centri, salvo
ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità,
costituiscono violazione statutaria ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli art. 22 e 27 dello
Statuto ANIUR.
Ciò comporta che, a seguito di infrazioni al presente
Codice, il Consiglio Direttivo ANIUR potrà comminare la
deplorazione, la sospensione (che impedisce al Socio di
partecipare all'attività degli Organi Sociali) e
l'espulsione.
Art. 21 - Segnalazioni ad ANIUR
Il Cliente di un Centro che ritenga esso abbia violato una o
più disposizioni del presente Codice, può darne notizia,
senza vincoli di forma, al Presidente del Consiglio
Direttivo che - effettuati i dovuti accertamenti - adotterà
i provvedimenti secondo lo Statuto.
Il Consiglio Direttivo di ANIUR potrà valutare ed aggiornare
i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando
misure informative, eventualmente tramite sondaggi a
campione effettuati sui Centri.
Allegato:
DECALOGO DEI QUALITY BUSINESS CENTRE ("Centro")
1. Il Centro è ben segnalato, in ottime condizioni
generali e corrisponde all'immagine proposta dal materiale
promozionale.
2. La reception è ben visibile e offre un servizio di
accoglienza attento e professionale, con personale
plurilingue.
3. La hall, le aree comuni e le sale riunioni hanno
spazi e servizi adeguati.
4. Gli uffici sono perfettamente puliti e ordinati,
con dotazioni efficienti e i servizi essenziali compresi nel
corrispettivo base.
5. Il Centro ritiene che il primo elemento per la
qualità del servizio risieda nel proprio personale e
pertanto persegue un'armonica interazione tra
la responsabilità della direzione, il personale e
le altre risorse aziendali.
6. Tutto il personale del Centro riconosce
l'importanza della percezione che il Cliente ha
dell'immagine, della cultura e delle prestazioni
dell'organizzazione aziendale.
7. Il Centro definisce un programma per il
miglioramento continuo di efficacia ed efficienza del
servizio.
8. Per il Centro la perdita di un cliente a causa di
una mancanza nel servizio è considerata un grave evento
negativo.
9. Il Centro mette in atto sistemi per conoscere i
propri clienti, capirne le esigenze e monitorarne la
soddisfazione.
10. Ogni pubblicità del Centro è coerente con le
specifiche del servizio e tiene conto della percezione che i
clienti hanno della qualità del servizio fornito. |